STATUTO
Art. 1 - Costituzione
È costituita un’associazione denominata Edizioni Caffè Letterario. Essa è regolata dal presente Statuto e si ritiene indipendente da forze politiche, partitiche, religiose o altre, è una associazione professionale senza fini di lucro.
Art. 2 - Sede
La sede legale dell’Associazione è in Viterbo
Art. 3 - Scopi
L’Associazione, che non ha fini di lucro, persegue l’obiettivo di valorizzare le eccellenze nazionali nell’ambito dell’Istruzione, degli amministratori pubblici e del Mondo del Lavoro. Valorizza i Dirigenti, i Docenti e gli Amministratori Pubblici italiani, offrendo loro sostegno in forma gratuita tramite le piattaforme digitali dell'associazione.
Art. 4 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 5 - Patrimonio
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
Dalle quote annuali versate dai soci entro il 31 dicembre, per importi che sono determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Dai contributi pubblici e privati.
Da proventi di iniziative dell’Associazione.
Da donazioni e da disposizioni testamentarie.
Da oblazioni volontarie e da qualunque liberalità che pervenisse all’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi sociali.
Da materiali mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.
Dal fondo di riserva e dal residuo di gestione che alla fine di ogni esercizio sarà erogato per l’esercizio successivo e destinato ai fini dell’Associazione.
Dai proventi derivati dai corsi di formazione e aggiornamento.
È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dall’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 6 - Soci
I Soci dell’Associazione si distinguono in:
- Soci Ordinari: tutti gli iscritti
- Soci Onorari: coloro che a vario titolo l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, coopta nell’Associazione e non hanno diritto di voto.
Quali soci onorari possono essere accolte personalità italiane e straniere che hanno dato particolari contributi allo sviluppo dell’eccellenze italiane
I Soci Sostenitori: coloro che interessati alla cultura dell’eccellenza e alle finalità dell’Associazione intendano farne parte, contribuendo direttamente al suo sviluppo, sia nel caso in cui non siano più professionalmente attivi, sia nel caso non abbiano i requisiti previsti per essere riconosciuti come Soci Ordinari.
Tutti i soci Ordinari e Sostenitori hanno eguali diritti e doveri e possono accedere alle cariche sociali.
Non sono consentite partecipazioni temporanee.
Art. 7 – Formazione permanente
L’Associazione garantisce la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta tramite incontri in presenza o da remoto.
Art. 8 – Elenco degli iscritti
L’idoneità di ammissione all’Associazione dà diritto, senza esplicita richiesta, alla contemporanea iscrizione nel registro delle eccellenze nazionali.
Art. 9 – Attestato
L’Associazione potrà rilasciare all’associato un tesserino dell’avvenuta iscrizione all’Associazione stessa, nonché un successivo attestato di onorificenza al merito.
Art. 10 – Obblighi
Ogni socio si impegna a contribuire al perseguimento degli scopi e finalità dell’art. 3 dello Statuto e ad attenersi alle norme previste dal Codice Etico.
Art. 11 – Perdita della qualità di socio
Il Socio perde tale qualità per:
dimissioni: da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
decadenza: per mancato rinnovo della quota associativa annuale con cancellazione dall’elenco dei soci. Il rientro in Associazione dovuto a decadenza per mancato rinnovo comporta la re-iscrizione con assegnazione di un nuovo numero di tessera ed il pagamento di un contributo per spese di segreteria e nuova registrazione;
esclusione: quando l’associato incorra in gravi violazioni delle norme dello Statuto o quando compia atti incompatibili con i fini dell’Associazione o per mancato aggiornamento professionale come stabilito da regolamento
Sulla perdita della qualità di Socio si pronuncia il Consiglio Direttivo. Il Socio escluso può proporre opposizione ai Collegio dei Probiviri.
Art. 12 – Assemblee
I Soci possono essere convocati in assemblee generali ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria dei Soci è l’organo deliberante dell’Associazione, fatte salve le competenze specifiche del Consiglio Direttivo Nazionale. L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata come minimo una volta all’anno, con almeno quindici giorni prima della data di convocazione, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario a mezzo lettera di posta ordinaria o di posta elettronica in cui sia specificato l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’orario della prima e della seconda convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di almeno la metà dei Soci iscritti all’Associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati. I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci affidando loro una delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di cinque degli iscritti all’Associazione. All’Assemblea ordinaria dei Soci, in regola in regola con le quote sociali, vengono demandati:
L’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull’attività svolta dall’Associazione.
L’approvazione del rendiconto economico e finanziario da effettuarsi ogni anno entro il 30 giugno.
L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su specifici provvedimenti urgenti, e per quanto previsto dall’ art.20, con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria. L’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria dovrà indicare gli argomenti su cui deve essere deliberato ed esclude la dizione «varie ed eventuali». Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di votazione di fronte ad un risultato di parità, il voto del Presidente viene calcolato al doppio. Le Assemblee delle Sezioni periferiche possono essere convocate dal rispettivo Direttore di Sezione, il quale dovrà informare per scritto il Consiglio Direttivo Nazionale almeno un mese prima, sulla data, il luogo e l’ora dell’Assemblea, nonchè sull’ordine del giorno previsto. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di presiedere detta Assemblea con un proprio membro. Quando le Assemblee di Sezione sono convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale, un suo membro le presiederà. Il Segretario dell’Assemblea provvede alla redazione trascrizione del verbale sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell’Associazione a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e copia per 15 giorni a partire dalla settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l’Assemblea.
Art. 13 – Consiglio Direttivo Nazionale
L’Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea ordinaria; tali membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono:
- il Presidente
- il Vice-presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
Queste cariche, come tutte le cariche dell’associazione, sono a titolo gratuito, salvo rimborsi spesa preventivamente avallati dal Consiglio Direttivo Nazionale. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, sono dichiarati dimissionari.
Rendendosi vacante una carica sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato. Risultano eletti i soci che raccolgono il maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio. Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione elegge: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, per loro incarico, dal Segretario l’Associazione, anche di fronte a II Presidente rappresenta terzi ed in giudizio; convoca e presiede le adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Nazionale, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali; cura e mantiene i rapporti con le altre istituzioni; ha cura delle iniziative editoriali. Nell’adempimento di tali funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Vice-presidente cura l’attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale; sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di necessità. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni e alla loro trasmissione al Presidente dell’ASPCC; conserva l’archivio sociale. Il Tesoriere conserva i fondi sociali, provvede agli incassi e ai pagamenti, tiene in regola i registri amministrativi e completa i bilanci da sottoporre all’Assemblea generale ordinaria dei Soci (per questo può avvalersi di un commercialista); abbina la sua firma a quella del Presidente negli atti di disposizione patrimoniale ed è autorizzato ad operare con firma singola presso Istituti Bancari e/o Postali, sui Conti intestati all’Associazione o al Tesoriere stesso ed esattamente è autorizzato ad aprire conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati. Il Consiglio Direttivo Nazionale coordina e promuove tutta l’attività e l’organizzazione dell’Associazione e, in particolare:
Stabilisce annualmente l’ammontare delle quote associative;
Istituisce le pratiche di ammissione di nuovi soci ai sensi dell’art. 6 dello Statuto e dell’art. 1 e 2 del Regolamento;
Redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da presentare all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 giugno di ogni anno e da restare depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura;
Stabilisce il Regolamento dell’Associazione e può modificarlo con efficacia vincolante per tutti i soci;
Definisce le norme del Codice Etico e può modificarle con efficacia vincolante per tutti i soci;
Ratifica le nomine dei responsabili delle varie iniziative;
Promuove e coordina le manifestazioni scientifiche dell’Associazione, approva le manifestazioni scientifiche e le attività proposte dai soci e, se necessario, vi collabora; promuove e coordina ogni qualsivoglia altra ttività prevista dall’art. 3 dello Statuto;
Nomina una Commissione per l’esame d’idoneità composta, oltre che da rappresentanti dell’Associazione, da uno o più scelti tra i Soci ordinari.
Art. 14 – Collegio dei Probiviri
La vigilanza sull’osservanza delle regole dell’Associazione è esercitata dal Collegio dei Probiviri composto di tre Soci, eletti dall’Assemblea ogni qualvolta elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.
Presidente del Collegio risulterà il Socio la cui iscrizione all’associazione è più remota. Il Collegio funziona anche come Collegio Sindacale per il controllo dei bilanci. Il Collegio dei Probiviri inoltre ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti alla ASPICC come disposto dal Codice Deontologico. Il proboviro non può essere membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
Nel caso in cui un proboviro si renda responsabile di mancanze che prevedano l’intervento del Collegio, il Presidente nomina temporaneamente, in sostituzione del proboviro indagato, il Socio la cui iscrizione è più remota. Rendendosi vacante una carica sociale del Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Probiviri elegge al posto vacante un socio onorario o sostenitore che conserva la carica fino alla scadenza del mandato.
Art. 15 – Regolamento
Per l’ordinamento e il funzionamento dell’Associazione, nonchè per la specificazione di alcune norme particolari più facilmente suscettibili di modificazioni, lo Statuto è integrato da apposito Regolamento interno, predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 16 – Codice Etico
L’etica professionale degli iscritti all’Associazione e le norme a cui attenersi sono richiamate nel Codice Deontologico.
Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno quattro quinti in prima convocazione e di due terzi in seconda convocazione, dei Soci aventi diritto. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 – Modifiche di Statuto
Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei Soci presenti o rappresentati ad una Assemblea straordinaria appositamente indetta.
Art. 19 – Varie
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e ogni altra normativa in materia di Associazioni